Servizio R.L.S.T. E.lav.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è una figura di grande importanza in tutte le aziende o unità produttive prive di un RLS, essa viene definita all'articolo 48 del D.Lgs. 81/08.

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Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è una figura di grande importanza in tutte le aziende o unità produttive prive di un RLS, essa viene definita all’articolo 48 del D.Lgs. 81/08.

 

Pertanto lo stesso decreto stabilisce anche che tutte le imprese, con almeno un dipendente  debbano  avere un RLS eletto tra i lavoratori e successivamente iscriverlo a spese dell’azienda ad un corso di formazione della durata di 32 ore. Superato il quale e dichiarata la sua disponibilità può assumere l’incarico.

Nel caso in cui l’azienda decide di non far eleggere tra i lavoratori un RLS, la stessa può sostituirlo con una figura esterna: RLST (Responsabile lavoratori della sicurezza territoriale).

Il datore di lavoro dovrà quindi fare richiesta all’ E.Lav  per accedere al servizio .

Come anticipato, l’RLST viene nominato quando i lavoratori o le rappresentanze sindacali delle imprese (o delle unità produttive) non eleggono un proprio RLS interno, dunque si tratta di una figura sindacale esterna all’attività e attribuita dall’associazione di categoria bilaterale che rappresenta l’azienda (a seconda del tipo di contratto che applica).

Come specificato al comma 2, le modalità di elezione o designazione dell’RLST “sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma”.

In ogni caso, pur essendo una persona esterna, l’RLST rappresenta a tutti gli effetti i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta, quindi, di un servizio a pagamento offerto dalle associazioni alle imprese che necessitano di questo tipo di figura.

 

Compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Per quanto riguarda i compiti dell’RLST, il comma 1 dell’articolo 48 rimanda all’esercizio delle competenze indicate all’articolo 50 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (e che in realtà riguardano anche l’RLS).

Nello specifico, le attività che riguardano questa figura sono:

  • accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • essere consultato preventivamente e tempestivamente in merito a valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
  • essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • essere consultato in merito all’organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza, come stabilito all’articolo 37;
  • ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione, oltre a quelle inerenti a sostanze e preparati pericolosi, a macchine, impianti, organizzazione e ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali;
  • ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • ricevere una formazione adeguata e non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formulare osservazioni in occasione delle visite e delle verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • partecipare alla riunione periodica;
  • fare proposte in merito all’attività di prevenzione;
  • avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • fare ricorso alle autorità competenti qualora l’RLST ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti (e i mezzi impiegati per attuarle) non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro.

Per l’esercizio delle proprie funzioni, quindi, l’RLST può accedere ai luoghi di lavoro, a patto di rispettare le modalità e i termini di preavviso individuati in precedenza.

Come specificato al comma 8 dell’articolo 48, infine, il ruolo di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative e con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

 

Corsi di formazione e aggiornamento per RLST

Rispetto a quanto avviene per l’RLS, il monte ore del corso di formazione per RLST è maggiore: 64 ore totali, invece di 32.

Tale formazione dev’essere effettuata entro 3 mesi dalla data di designazione e dovrà comprendere i rischi specifici degli ambienti in cui l’RLST andrà a ricoprire il ruolo. Per questo motivo, modalità, durata e contenuti del percorso formativo dovranno essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

È, inoltre, previsto un aggiornamento annuale, della durata di 8 ore.

Basilio Minichiello

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